Art. 4.
(Modifica dell'articolo 1655
del codice civile).

      1. L'articolo 1655 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 1655. - (Nozione). - L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione e con proprietà dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, caratterizzati da alto valore aggiunto e da alta specializzazione della parte medesima, verso un corrispettivo in danaro».